STATUTO

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Statuto

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituito in Pontremoli, nel Palazzo Comunale, Piazzetta del Municipio, 1, l’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA APUANA e DELL’ETA’ CONTEMPORANEA I.S.R.A. APS.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

È associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea. Aderisce alla Rete Regionale Toscana degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea.

ART. 2 – STATUTO

L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto dell’Istituto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo che delibera con la maggioranza dei due terzi ovvero di almeno il venti per cento dei soci dell’Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere inferiore a un quinto dei soci.

ART. 3 – EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle disposizioni sulla Legge in Generale al Codice Civile.

ART. 4 – FINALITA’

L’Istituto non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente fini di utilità e solidarietà sociale.

Promuove lo studio della storia dell’età contemporanea e in particolare della Resistenza, del fascismo e dell’antifascismo, del Novecento e dei periodi storici ad esso legati con particolare riferimento al territorio della provincia di Massa Carrara. Si propone di contribuire ad assicurare ai beni culturali della Nazione la più completa ed organica documentazione del Movimento di Liberazione e di storia contemporanea, di promuoverne la ricerca, lo studio, la conoscenza favorendone la massima divulgazione.

Scopi e obiettivi principali dell’Istituto sono:

  1. raccogliere, ordinare e salvaguardare la documentazione inerente la Storia della Resistenza e la Storia Contemporanea, con particolare riferimento all’ambito territoriale della provincia di Massa Carrara ed alle aree contermini;
  2. raccogliere e divulgare testimonianze; conservare cimeli; promuovere inchieste e ricerche; accertare dati e fatti storici sull’attività politica, economica e sociale; custodire, ampliare e divulgare il patrimonio archivistico e librario
  3. mantenere costanti rapporti con il mondo della scuola promuovendo e favorendo un’attività didattica che stimoli insegnanti e studenti ad una puntuale conoscenza dei periodi storici di interesse dell’Istituto con particolare riferimento a quello relativo al Movimento di Liberazione Nazionale e alla Storia Contemporanea, utilizzando le metodologie più aggiornate e utili al maggior coinvolgimento possibile delle giovani generazioni; promuovere ed organizzare corsi di istruzione e formazione anche d’intesa con soggetti culturali statali, regionali e locali sia pubblici che privati anche stabilendo forme di collaborazione con altri Istituti, Enti, Università, Istituzioni scolastiche ed Associazioni;
  4. fornire consulenza e servizi culturali utili alla ricerca, anche in collaborazione con le strutture delle Associazioni e degli Enti associati;
  5. svolgere attività di formazione e aggiornamento dei docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche e il mondo della scuola e promuovendo idonee forme di comunicazione e divulgazione;
  6. promuovere l’organizzazione di manifestazioni culturali e commemorative, in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni;
  7. provvedere al censimento e al riordino dei monumenti, dei cippi e delle lapidi presenti nel territorio provinciale nella consapevolezza che si tratta di un patrimonio dal fondamentale valore storico, morale e civile, promuovendo con gli Enti Locali competenti e in collaborazione con le Associazioni interessate la necessaria manutenzione e conservazione nel tempo;
  8. patrocinare iniziative culturali di altri Enti e Privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell’Istituto e secondo quanto previsto da apposito regolamento interno.
  9. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L’Istituto Storico della Resistenza Apuana si propone di realizzare i punti sopra elencati anche in collaborazione con la Rete degli Istituti Storici della Resistenza in Toscana, con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea.

L’Istituto favorisce la partecipazione degli Enti Locali e di altri enti pubblici alle attività sopra elencate.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l’esercizio delle attività e il raggiungimento degli scopi e obiettivi sopra elencati, l’Istituto può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può acquistare immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con soggetti attivi in ambito formativo e culturale al fine di concorrere all’uso e alla valorizzazione del patrimonio comune, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato, avvalendosi altresì di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, nonché in servizio civile, in affidamento e volontario.

ART. 5 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni svolte dall’Associazione sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del d. lgs. 117/2017:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017

l)formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Rientrano tra le suddette operazioni anche quelle commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività principali sopra indicate.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.6 –  SOCI

L’Istituto è ordinato su base associativa e rappresentativa.

Sono soci dell’Istituto le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale e  ne facciano domanda o quelli designati in rappresentanza di Enti e/o Associazioni, che risultino di sicura fede democratica ed in regola con il versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; l’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L’eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L’ammissione a socio deve essere convalidata da due componenti del Consiglio Direttivo e viene deliberata a maggioranza da quest’ultimo. Il Consiglio Direttivo ammette, a maggioranza dei suoi componenti, gli aspiranti soci la domanda dei quali sia avallata dalla firma di presentazione di almeno due soci, per garantire l’adesione alle idealità dell’Istituto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare i numero entro un anno.

Possono associarsi all’Istituto, dietro versamento della quota annuale di iscrizione, gli Enti Locali in forma singola e/o associata, nonché altri Enti, Istituzioni ed Associazioni che condividano le finalità dell’Istituto stesso. L’ammissione a socio, su domanda, delle persone fisiche e degli Enti interessati, avviene con delibera del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Gli Enti Locali associati (Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, etc…) sono tenuti a nominare un proprio rappresentante nell’Assemblea dei Soci. La deliberazione è comunicata agli interessati e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo delibera, ogni anno, in ordine alle quote associative annuali da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi.

Ai soci viene data comunicazione, periodica e nelle forme ritenute più idonee, delle attività dell’Istituto.

Ciascun soggetto ha facoltà di recedere dall’Istituto comunicando la decisione all’Assemblea. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La morosità per almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota sociale ordinaria annuale è causa di decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo preavviso personale al socio moroso. Il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del socio dopo preavviso personale allo stesso.

I soci hanno il dovere di sostenere e difendere sempre il buon nome dell’Istituto e di osservarne il presente statuto e i regolamenti.

Possono essere soci dell’ISRA APS:

  • le persone di età superiore ai diciotto anni che si riconoscono nei valori della Resistenza, nei valori che hanno ispirato il Movimento di Liberazione Nazionale dal nazifascismo e sono interessate alla storia dell’età contemporanea;
  • tutti gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e associati all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea di cui all’art.1;
  • le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e ogni altro soggetto pubblico e/o privato che abbiano finalità compatibili con quelle dell’Istituto. A domanda, hanno diritto ad essere ammessi come soci ordinari la Regione Toscana, e gli enti locali territoriali.

L’entità della quota associativa per le diverse categorie di soci è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo che può attribuire il titolo di socio sostenitore ai soci che contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento dell’Istituto.

La tenuta di una condotta contraria ai valori dell’antifascismo e della Resistenza causa la decadenza del socio, deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; il minore di età non potrà essere eletto;
  • Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
  • Esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.
  • Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • Denunziare i fatti che ritiene censurabili i sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore:

e il dovere di:

  • Rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno
  • Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabili dal Consiglio Direttivo

ART. 8 – VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

 

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione in conformità alle disposizioni di legge. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

 

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto e dopo aver ascoltato le giustificazione dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10 – FINAZIAMENTO E PATRIMONIO

L’attività istituzionale dell’Istituto è finanziata con: quote associative; proventi dell’attività sociale; donazioni, eredità e legati; contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dai Comuni e da soggetti pubblici e privati. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Quindi è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Istituto.

Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:

– beni immobili e mobili provenienti da acquisti o lasciti; da libri, giornali, riviste, documenti e sussidi audiovisivi costituenti la Biblioteca e l’Archivio; da apparecchiature e attrezzature, mobili, impianti e da tutto quanto figura nell’inventario generale;

– risorse finanziarie provenienti dalle quote dei soci; da contributi ordinari e/o straordinari compresi quelli deliberati dagli Enti Locali e quelli erogati dalla Regione Toscana anche attraverso leggi regionali emanate a favore degli Istituti Storici e della resistenza; eventuali contributi, donazioni, lasciti; eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Istituto.

La quota associativa eventualmente dovuta è intrasmissibile; alla stessa si applica il principio della non rivalutabilità.

I beni archivistici e bibliografici costituiscono patrimonio indisponibile dell’Istituto.

ART. 11 – ORGANI DELL’ISTITUTO

Le cariche sociali, anche collegiali, sono a titolo gratuito ed è ammesso unicamente il rimborso delle spese autorizzate e sostenute nell’interesse dell’Istituto per lo svolgimento delle attività e del mandato istituzionale.

Sono organi dell’istituto:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

 

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita:

– dal legale rappresentante di ciascuno degli Enti, Istituzioni e Associazioni associati (o da un rappresentante nominato allo scopo) in regola con il versamento delle quote annuali;

– dalle persone fisiche iscritte ed in regola con il versamento delle quote annuali.

L’Assemblea dei Soci può riunirsi in sessione ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti. È convocata con avviso, da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione al recapito comunicato dal socio, almeno 10 giorni prima della data fissata. L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per adottare le necessarie deliberazioni per l’attività dell’Istituto, elegge i componenti elettivi del Consiglio direttivo, delibera in ordine al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di Gestione, nonché alle linee generali proposte dal Consiglio Direttivo relative alla programmazione dell’attività dell’Istituto. Elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo dell’Istituto e il presidente e i membri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di partecipazione annuale degli associati.

L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per esaminare il rendiconto dell’attività svolta dell’Istituto nel precedente anno solare e per approvare il relativo bilancio consuntivo, sentite le relazioni del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti; approva altresì contestualmente il bilancio di previsione. Le relazioni sull’attività svolta, il bilancio consuntivo e quello preventivo restano a disposizione dei soci presso la sede sociale e possono essere visionati in ogni tempo.

L’Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei soci dell’Istituto ovvero un terzo dei membri del Consiglio direttivo: l’adunanza deve tenersi entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche di statuto e sullo scioglimento dell’associazione con maggioranze qualificate, come specificamente disposto da altri articoli dello statuto.

Ciascun componente dell’Assemblea può delegare in forma scritta, nell’impossibilità della sua partecipazione, una persona scelta tra i componenti degli organi direttivi dell’Istituto; ciascun soggetto delegato da altro socio non può essere in possesso di più di una delega.

Delle adunanze dell’Assemblea viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o da colui che nel corso della riunione ha svolto le funzioni di segretario.

ART. 13 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

  • Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

 

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti il Consiglio Direttivo svolgono il mandato a titolo gratuito; esso è composto da un minimo di 9 e da un massimo di 19 membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Istituto ed è convocato dal Presidente che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Consiglio Direttivo governa l’attività dell’Istituto secondo lo statuto sociale e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta di questo, fino a due Vicepresidenti, scelti all’interno del Consiglio stesso. Può eleggere inoltre un segretario e un tesoriere. Può costituire al proprio interno un Ufficio di Presidenza per una più snella gestione delle attività previste nel programma.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando assunte di fronte alla maggioranza dei suoi membri e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale è calcolato detraendo dal numero dei consiglieri in carica quello degli assenti giustificati. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto.

In considerazione della vastità del territorio provinciale e per contenere i costi di viaggio e trasporto, il Consiglio può prevedere e riconosce valide forme di partecipazione a distanza dei propri componenti come, ad esempio, la videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte nel corso dell’anno solare e comunque quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; approva il programma di attività proposto dal Direttore e/o dal Comitato Scientifico e adotta i provvedimenti relativi al programma annuale. Le linee generali del programma di attività sono, di norma, approvate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

Tutte le proposte di modifiche statutarie vengono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica e vengono raccolti in un apposito libro verbali che deve essere sottoscritto dal Presidente. I soci dell’Istituto possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per motivato uso personale.

Il Consiglio Direttivo può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro, che si avvarranno della collaborazione di soci dell’Istituto e di eventuali competenze esterne.

 

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

  1. ha la rappresentanza legale dell’Istituto di fronte a terzi e in giudizio;
  2. convoca l’Assemblea dei soci secondo l’ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l’esecuzione dei deliberati e sovrintende all’attività dell’Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono temporaneamente esercitate dai due Vice Presidenti la cui firma congiunta, a nome dell’Istituto, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.

ART.18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di tre membri eletti dall’Assemblea che procedono alla nomina, al proprio interno, di un Presidente.

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del d. lgs. 117/2017.

L’organo di Controllo:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d. lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare al superamento dei limiti stabiliti dal d. lgs. 117/2017 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • Il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono;
  • Il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati , in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la Sede Legale dell’associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART.20 – IL COMITATO SCIENTIFICO E IL DIRETTORE

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che in ogni momento può integrarlo e/o modificarlo.

Ha il compito di proporre ed elaborare un programma di attività e/o iniziative secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il programma viene esaminato dal Consiglio Direttivo che, se lo ratifica, ne assicura la realizzazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell’Istituto; in questo caso il Direttore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.

Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio Direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l’organo viene reintegrato o con il primo dei non eletti o con altro socio.

Il Direttore assicura la gestione dell’Istituto, lo svolgimento delle sue attività; propone le attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea dei soci e nell’ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne recepisce le indicazioni.

Il Direttore può ricevere un corrispettivo economico la cui entità è deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio Direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l’organo viene reintegrato o con il primo dei non eletti o con altro socio.

Il Direttore assicura la gestione dell’Istituto, lo svolgimento delle sue attività; propone le attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea dei soci e nell’ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne recepisce le indicazioni.

Il Direttore può ricevere un corrispettivo economico la cui entità è deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote Associative, se previste;
  • Contributi pubblici e privati;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rendite Patrimoniali;
  • Attività di raccolta fondi;
  • Rimborsi da convenzioni;
  • Proventi da cessioni di beni e servizi associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del RUNTS;
  • Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017.

ART. 22 – I BENI

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART.  23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART.  24 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. É redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del d. lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la Sede dell’Associazione

ART. 26  –  PERSONALE RETRIBUITO

L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 27 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. L’Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

ART. 28 – DURATA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L’Istituto ha durata illimitata. Potrà essere sciolto, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in un’Assemblea straordinaria convocata a tal fine e previa votazione favorevole di almeno la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d. lgs. 117/2017. Spetta al Consiglio Direttivo in carica indicare l’ente beneficiario.

ART.29 – DISPOSIZIONI FINALI

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal d. lgs 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 30 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative.

  1. Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, allo stesso è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  2. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settorela denominazione dell’Associazione sarà ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA APUANA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA – I.S.R.A. APS